Art. 4
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[1]Se il prefetto e' assente od impedito, ne fa le veci il Consigliere delegato.
[2]Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potra' essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva