Art. 43
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[1]((Non piu' tardi del 15 febbraio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.
[2]Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 24, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
[3]Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva