Art. 47
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[1]((Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 43, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione degli elenchi proposti dalla Commissione comunale.
[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta, e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.
[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa entro i tre giorni successivi alla presentazione deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.
[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.
[5]La persona della quale e' impugnata la iscrizione, puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-reclamo coi documenti che credera' utili alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.
[6]Se il reclamo, che impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione elettorale della provincia, il reclamente deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva