Art. 47

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 43, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione degli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta, e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.

[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa entro i tre giorni successivi alla presentazione deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

[5]La persona della quale e' impugnata la iscrizione, puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-reclamo coi documenti che credera' utili alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

[6]Se il reclamo, che impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione elettorale della provincia, il reclamente deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art47 · fonte su Normattiva