Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni cittadino puo' ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.
[2]Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.
[3]Potra' essere anche presentato all'ufficio comunale affinche' sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.
[4]La Giunta provinciale amministrativa puo' anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva