Art. 5
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[1]Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.
[2]E'chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e, quando ne sia richiesto, dal prefetto.
[3]I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.
[4]I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva