Art. 51
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[1]Il giorno 15 maggio la Giunta provinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista.
[2]La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non piu' tardi del 31 maggio; e rimanervi affissa sino al 16 giugno.
[3]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva