Art. 51

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[1]Il giorno 15 maggio la Giunta provinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista.

[2]La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non piu' tardi del 31 maggio; e rimanervi affissa sino al 16 giugno.

[3]Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art51 · fonte su Normattiva