Art. 54
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[1]((Il ricorso con i relativi documenti si dovra' a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.
[2]Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva