Art. 55

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[1]((Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al presidente della Commissione del comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa agli interessati.

[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.

[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.

[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art55 · fonte su Normattiva