Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al presidente della Commissione del comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa agli interessati.
[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.
[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva