Art. 58

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[1]L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

[2]Sino alla revisione dell'anno successivo e salvo quanto e' disposto nell'articolo 55 non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dell'elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

[3]Spettera' inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 28, le variazioni necessarie, cosi' per cancellare il nome di coloro che piu' non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

[4]Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima dell'elezione di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art58 · fonte su Normattiva