Art. 63
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Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 62.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva