Art. 66
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[1]Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti o i Tribunali.
[2]In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente della Corte, potra' anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.
[3]Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non piu' tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.
[4]In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumera' la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianita'.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva