Art. 67
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[1]Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori piu' anziani di eta' e i due piu' giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.
[2]L'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.
[3]Se qualcuno degli eletti e' assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.
[4]L'ufficio cosi' composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:
[5]1. I cancellieri, vice-cancellieri di Corte, Tribunali o Preture, segretari e vice-segretari degli uffici del Pubblico Ministero;
[6]2. Notai;
[7]3. Segretari e vice-segretari comunali;
[8]4. Altri elettori.
[9]Il presidente, se e' elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.
[10]Il segretario ha voto consultivo esso e' rimunerato con un onorario di L. 10.
[11]Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualita' di atto pubblico.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva