Art. 74
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[1]Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.
[2]Quando il numero dei consiglieri da eleggere e' di cinque o piu', ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.
[3]Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avra' diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.
[4]L'elettore puo' aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternita', la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione e' vietata.
[5]Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.
[6]La scheda puo' essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.
[7]Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva