Art. 75
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Tuttavia non puo', egualmente, a pena di nullita', esser chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sara' chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva