Art. 81
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[1]1° le schede nelle quali l'elettore si e' fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 74;
[2]2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.
[3]Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali e' dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda restera' valida nelle altre parti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva