Art. 85

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[1]Il processo verbale dell'elezione e' indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

[2]La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art85 · fonte su Normattiva