Art. 85
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[1]Il processo verbale dell'elezione e' indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.
[2]La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva