Art. 89
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[1]Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 31, il consigliere nuovo viene escluso da chi e' in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.
[2]In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.
[3]Chi fosse eletto in piu' frazioni puo' optare per una di esse nel termine di otto giorni.
[4]In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.
[5]Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero piu' voti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva