Art. 91

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Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello, ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, risultato delle elezioni, sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art91 · fonte su Normattiva