Art. 91
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Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello, ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, risultato delle elezioni, sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva