Art. 94
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilita' per constringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della multa fino a L. 500, e nei casi piu' gravi con la detenzione sino a tre mesi.
[2]Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, e' applicato il massimo della pena.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva