Art. 94

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[1]Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilita' per constringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della multa fino a L. 500, e nei casi piu' gravi con la detenzione sino a tre mesi.

[2]Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, e' applicato il massimo della pena.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art94 · fonte su Normattiva