Art. 95
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[1]I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoprano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di L. 500 a 1000, o, secondo la gravita' delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.
[2]La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minaccie spirituali o con le istruzioni sopra indicate.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva