Art. 96

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Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto, e' punito colla detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a L. 2000.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art96 · fonte su Normattiva