Art. 98
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.
[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale e' sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, e' punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 1000.
[3]E' punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 73, 74.
[4]Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena e' elevata al doppio.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva