Art. 1
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Per essere elettore e' richiesto il concorso delle seguenti condizioni: Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno, ne' per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualita' di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalita' per decreto Reale, e prestato giuramento di fedelta' al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalita' per legge; Di aver compiuto il ventunesimo anno d'eta'; Di saper leggere e scrivere; Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva