Art. 100

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno inscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente ne presenteranno domanda alla Giunta comunale nei termini indicati nel titolo II della presente legge.

[2]La domanda, che deve contenere la indicazione della paternita' ed eta', del domicilio, della condizione e dello scopo, sara' scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni.

[3]Il notaio nell'autenticazione dichiarera' di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

[4]Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art100 · fonte su Normattiva