Art. 101

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[1]I reclami contro le iscrizioni fatte in conformita' dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potra' stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

[2]Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sara' cancellato dalla lista elettorale.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art101 · fonte su Normattiva