Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I reclami contro le iscrizioni fatte in conformita' dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potra' stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.
[2]Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sara' cancellato dalla lista elettorale.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva