Art. 102

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Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovinsi inscritti sulle liste elettorali, in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonche' dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2ª), vi sono mantenuti finche' non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art102 · fonte su Normattiva