Art. 103
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.
[2]Per la formazione della lista complementare si procedera' con le norme indicate nel titolo II della presente legge.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva