Art. 103

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[1]Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

[2]Per la formazione della lista complementare si procedera' con le norme indicate nel titolo II della presente legge.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art103 · fonte su Normattiva