Art. 104

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[1]I termini stabiliti nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della Giunta.

[2]Per la formazione della prima lista tali termini potranno venire ridotti per decreto Reale nel seguente modo, accordando:

[3]Quindici giorni per la domanda d'inscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;

[4]Dieci giorni pei lavori della Giunta municipale;

[5]Dieci giorni pei reclami contro l'operato della Giunta;

[6]Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;

[7]Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del Consiglio;

[8]Cinque giorni per l'invio dei reclami alla Commissione provinciale;

[9]Venticinque giorni per le operazioni della Commissione provinciale.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art104 · fonte su Normattiva