Art. 105
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La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtu' della legge 17 dicembre 1860, costituira', per ciascun comune, la lista permanente di che all'articolo 45 della presente legge.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva