Art. 107

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[1]Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto Reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che s'intendera' da quel giorno pienamente abrogata.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Firenze, addi' 24 settembre 1882.

[4]UMBERTO.

[5]Depretis.

[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.

[7]------ N.B. La Tabella delle circoscrizioni elettorali, di cui all'articolo 45, sara' stampata in apposito foglio di Supplemento a questo numero.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art107 · fonte su Normattiva