Art. 107
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[1]Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto Reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che s'intendera' da quel giorno pienamente abrogata.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Firenze, addi' 24 settembre 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
[7]------ N.B. La Tabella delle circoscrizioni elettorali, di cui all'articolo 45, sara' stampata in apposito foglio di Supplemento a questo numero.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva