Art. 11
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[1]Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.
[2]Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredita'.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva