Art. 11

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[1]Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

[2]Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredita'.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art11 · fonte su Normattiva