Art. 13
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[1]L'elettore non puo' esercitare il proprio diritto che nel Collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.
[2]L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro Collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, puo', dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si e' stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva