Art. 14
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[1]I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi.
[2]Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei Comuni.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva