Art. 14

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi.

[2]Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei Comuni.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art14 · fonte su Normattiva