Art. 15
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[1]((Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternita' di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'articolo 18.
[2]Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva