Art. 17
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[1]Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere inscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti:
[2]1° Il luogo e la data della nascita;
[3]2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;
[4]3° I titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda la inscrizione.
[5]I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'articolo 1.
[6]La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva