Art. 17

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[1]Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere inscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

[2]1° Il luogo e la data della nascita;

[3]2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;

[4]3° I titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda la inscrizione.

[5]I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'articolo 1.

[6]La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art17 · fonte su Normattiva