Art. 18
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[1]Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.
[2]I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.
[3]Della domanda e dei documenti annessi puo' richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva