Art. 19
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[1]((Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.
[2]I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunqe tassa e spesa.
[3]La prova voluta dal 1° paragrafo dell'articolo 2 deve risultare da certificato scolastico autenticato dall'ispettore scolastico del circondario.
[4]Gli ispettori scolastici circondariali devono autenticare i certificati scolastici di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione primaria
[5]Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, puo' essere domandato e ottenuto anche da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.
[6]Le condizioni richieste dal numero 5 dell'articolo 2 della presente legge debbono essere comprovate da un'espressa attestazione firmata dal comandante del corpo o rilasciata insieme al foglio di congedo.
[7]La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti esibiti)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva