Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

[2]I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunqe tassa e spesa.

[3]La prova voluta dal 1° paragrafo dell'articolo 2 deve risultare da certificato scolastico autenticato dall'ispettore scolastico del circondario.

[4]Gli ispettori scolastici circondariali devono autenticare i certificati scolastici di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione primaria

[5]Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, puo' essere domandato e ottenuto anche da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.

[6]Le condizioni richieste dal numero 5 dell'articolo 2 della presente legge debbono essere comprovate da un'espressa attestazione firmata dal comandante del corpo o rilasciata insieme al foglio di congedo.

[7]La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti esibiti)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art19 · fonte su Normattiva