Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
[1]Non piu' tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.
[2]La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva