Art. 23

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[1]Non piu' tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

[2]La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art23 · fonte su Normattiva