Art. 24
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[1]((Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano presentata domanda documentata, a termini degli articoli 18 e 19, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non puo' proporre l'iscrizione di alcuno, se non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel collegio.
[2]Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i titoli e i documenti pe'quali l'iscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.
[3]Se la proposta e' d'ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.
[4]Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14, si deve apporre relativa annotazione.
[5]Nei comuni divisi fra piu' collegi elettorali, la Commissione deve compilare liste ed elenchi distinti per collegi.
[6]Ogni elettore deve essere iscritto nella lista del collegio nel quale egli ha l'abitazione al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha l'abitazione nel comune, e' iscritto nella lista del collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 18.
[7]Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato al domicilio politico a termini dell'art. 13.
[8]Il mutamento d'abitazione da uno ed altro collegio non produce variazione nelle liste se non, quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 13.
[9]Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione e' proposta, e se per reclamo o di ufficio.
[10]Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva