Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Non piu' tardi del 15 febbraio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

[2]Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 24, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

[3]Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art27 · fonte su Normattiva