Art. 28
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[1]Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non piu' tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.
[2]I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.
[3]Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva