Art. 3

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[1]Sono parimente elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° dell'articolo 1: Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale; Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500; I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale; Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale; Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la solo casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

[2]Nei comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di lire 150

[3]In quelli da 2,500 a 10,000 id. » 200 Id. da 10,000 a 50,000 id. » 260 Id. da 50,000 a 150,000 id. » 330 Id. superiori a 150,000 id. » 400

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art3 · fonte su Normattiva