Art. 30
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Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva