Art. 32

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[1]La Commissione per gli appelli elettorali e' composta del prefetto, che la presiede, del presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

[2]Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art32 · fonte su Normattiva