Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione per gli appelli elettorali e' composta del prefetto, che la presiede, del presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.
[2]Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva