Art. 33

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[1]((Spirato il termino di cui al precedente articolo 27, e non piu' tardi del 15 marzo, il presidente della Commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della provincia:

[2]1. i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

[3]2. la lista, o, nei comuni divisi fra piu' collegi, le liste definitive complete dell'anno precedente;

[4]3. l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14;

[5]4. i tre elenchi di cui all'articolo 24, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, e al diniego delle domande, ancorche' non vi siano stati reclami;

[6]5. i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

[7]L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del comune.

[8]Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

[9]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art33 · fonte su Normattiva