Art. 34
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[1]La Commissione provinciale, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.
[2]Le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva