Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
[1]Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.
[2]L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.
[3]Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel capoverso dell'articolo 35, il sopraddetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullita', fra dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o piu' elettori; od invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.
[4]Il termine sara' invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullita', qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.
[5]In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva