Art. 39
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[1]Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.
[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.
[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva