Art. 39

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[1]Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.

[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.

[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art39 · fonte su Normattiva