Art. 4

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[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

[2]Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art4 · fonte su Normattiva