Art. 40

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

[2]La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 36)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art40 · fonte su Normattiva